Firenze:Moglie chiede di usare il seme congelato del marito morto (come da testamento), ma il tribunale dice no: “Procreazione assistita vietata post mortem”

L’uomo non è sopravvissuto al tumore. Nel testamento aveva autorizzato la compagna al ritiro di liquido seminale per poter realizzare il sogno di avere un figlio con la Pma. Ma il campione deve essere distrutto.

Nei giorni scorsi la corte d’Appello di Firenze si è espressa confermando un divieto netto sulla procreazione medicalmente assistita, o Pma, post mortem

La vicenda

Il campione biologico era stato depositato in una struttura di Firenze dall'uomo quando era in vita proprio perché temeva di morire o, se fosse sopravvissuto alle terapie per una neoplasia che doveva iniziare a curare, la fertilità. L'uomo però non è sopravvissuto al tumore.

Il sogno di avere un figlio

Nel suo testamento olografo aveva autorizzato la propria compagna al ritiro del campione di liquido seminale "al fine di poter realizzare il nostro sogno di procreare un nostro bambino, anche se io venissi a mancare", come si legge nella sentenza di secondo grado che ha confermato il precedente verdetto.

In Italia la Pma post mortem non è consentita

Il liquido seminale non può essere consegnato e come da documentazione firmata all'epoca dall'uomo, va quindi distrutto. Anche per la corte d'Appello fiorentina le disposizioni testamentarie sono nulle "perché contrarie all'ordine pubblico" in quanto in Italia la Pma post mortem non è consentita, nemmeno in caso di accordo tra le parti, ma è possibile solo se entrambi i partner sono in vita e l'uomo è a rischio infertilità.

Per i giudici anche se la legge in materia di Pma vieta l'utilizzo del seme crio-conservato post mortem per procreare e non vieta espressamente la consegna del liquido seminale, proprio il testamento fuga ogni dubbio sull'utilizzo.

"Nel caso specifico - si legge in sentenza - il campione di seme maschile umano crio-conservato era stato depositato per consentire la procreazione, nell'eventualità di futura sterilità del depositante e la stessa disposizione testamentaria aveva fatto esplicito riferimento al concepimento di un figlio dopo la sua morte".

Le ragioni della corte d’Appello e le decisioni della Cassazione

Il rischio, quindi, per i giudici fiorentini, di ricevere in consegna dalla struttura sanitaria il liquido seminale per andare in altri Paesi dove la Pma post mortem è consentita, è troppo alto, e aggirerebbe una legge dello Stato. Questo il ragionamento seguito dalla corte d'Appello che in sentenza ha citato espressamente alcune decisioni della Cassazione in casi analoghi.

"Né si può ritenere - conclude la sentenza - che la donna possa comunque ottenere il campione per farne un diverso utilizzo - ad esempio per destinare i gameti alla ricerca, come reliquia del defunto o altro - quand'anche lecito, in assenza di un ulteriore e specifico consenso da parte dell'interessato, deceduto, trattandosi di fini diversi da quelli per cui i gameti erano stati crioconservati".

 L'appello della donna è stato quindi respinto e il liquido seminale si avvia verso la distruzione a meno di diverse conclusioni di un eventuale ricorso in Cassazione.

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